Mobbing orizzontale: va provata la consapevolezza del datore

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 20 gennaio 2020, n. 1109, ha escluso la condanna del datore per il mobbing c.d. orizzontale, vale a dire per condotte vessatorie asseritamente attuate dai colleghi a danno del lavoratore, sul quale persiste l’onere probatorio nell’ambito dell’elemento psichico, dovendosi ritenere che la mera colpa ex articoli 2087 e 1218, cod. civ., intanto può rilevare nei confronti di parte datoriale, con conseguente prova liberatoria a suo carico, sempre che risulti dimostrata la conoscenza della stessa parte dell’attività persecutoria, quindi necessariamente dolosa, posta in essere da altri dipendenti nel contesto della ordinaria attività di lavoro.

 

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