La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 23 novembre 2015, n.23837, ha deciso che la voce del danno esistenziale ben può essere esclusa dal risarcimento al lavoratore oggetto di condotta persecutoria da parte del datore di lavoro (c.d. mobbing) laddove l’interessato non fornisca la prova della modifica in peius della sua vita ad opera di dette condotte, dovendosi osservare che, essendo il danno esistenziale legato indissolubilmente alla persona, necessita esso imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato piò fornire, non potendo infatti escludersi che la lesione degli interessi relazionali, connessi al rapporto di lavoro, resti sostanzialmente priva di effetti, non provochi cioè conseguenze pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore, essendo garantito l’interesse prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva.
Mobbing: danno esistenziale se è provata la modifica in peius della vita
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