Malattia professionale: se è tabellata al lavoratore basta dimostrare di esserne affetto

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 9 agosto 2024, n. 22592, ha stabilito che, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al D.P.R. 1124/1965 e poi al D.Lgs. 38/2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev’essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l’accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

 

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