Malattia professionale: lo svolgimento di attività a rischio ha funzione probatoria

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 5 aprile 2018, n. 8416, ha stabilito che la previsione nella tabella di cui agli articoli 139, D.P.R. 1124/1965, e 10, D.Lgs. 38/2000, di un’attività lavorativa come fattore che, con elevata probabilità, può cagionare una specifica malattia, va considerata nell’ottica non della presunzione di origine professionale e dell’inversione dell’onere della prova, ma della rilevanza probatoria e dell’assolvimento del carico probatorio: in tal caso, il lavoratore non deve anche fornire la prova delle singole sostanze a cui è stato esposto nel corso dell’attività di lavoro, essendo tale prova assorbita da quella dello svolgimento dell’attività inclusa nella predetta tabella.

 

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