L’interposizione illecita di manodopera non è esclusa nel subappalto

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 novembre 2020, n. 25220, ha stabilito che la presunzione di appalto di manodopera, vietato ai sensi dell’articolo 1, L. 1369/1960, non è esclusa nell’ipotesi in cui i beni appartengano al committente e l’appaltatore fornisca il personale, non direttamente, bensì mediante subappalto dato ad altra impresa. In altri termini, l’esistenza di un subappalto non esclude che possa configurarsi l’interposizione vietata dalla predetta disposizione normativa, poiché ciò che rileva è unicamente la dissociazione tra l’autore dell’assunzione e l’effettivo beneficiario della prestazione.

 

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