L’interposizione illecita di manodopera non è esclusa nel subappalto

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 novembre 2020, n. 25220, ha stabilito che la presunzione di appalto di manodopera, vietato ai sensi dell’articolo 1, L. 1369/1960, non è esclusa nell’ipotesi in cui i beni appartengano al committente e l’appaltatore fornisca il personale, non direttamente, bensì mediante subappalto dato ad altra impresa. In altri termini, l’esistenza di un subappalto non esclude che possa configurarsi l’interposizione vietata dalla predetta disposizione normativa, poiché ciò che rileva è unicamente la dissociazione tra l’autore dell’assunzione e l’effettivo beneficiario della prestazione.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza il quadro normativo e operativo della previdenza complementare, in relazione alle novità che decorrono dal 1° luglio 2026. 25 giugno 2026

Il master, dopo aver ripercorso i principi generali della riforma dello sport, analizza le specificità dei rapporti di lavoro sportivo e nel terzo settore. A partire dal 24 giugno

Nel Oneday master saranno analizzati utilizzo e limiti di contratto a termine, somministrazione e staff leasing. 17 giugno 2026

Torna in alto