Licenziamento disciplinare per pluralità di addebiti: quando si configura l’insussistenza del fatto?

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 7 aprile 2021, n. 9305, ha stabilito che nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti e autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali risultino dimostrati, l’”insussistenza del fatto” si configura, come noto, qualora possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, o se si realizzi l’ipotesi dei fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità, ferma restando la necessità di operare in ogni caso una valutazione di proporzionalità tra la sanzione e i comportamenti dimostrati; con la conseguenza, nell’ipotesi di sproporzione tra sanzione e infrazione, dell’applicazione della tutela risarcitoria se la condotta dimostrata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedano una sanzione conservativa, ricadendo, invece, la proporzionalità tra le “altre ipotesi” di cui all’articolo 18, comma 5, L. 300/1970, come modificato dall’articolo 1, comma 42, L. 92/2012, per le quali è prevista la tutela indennitaria c.d. forte.

 

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