Licenziamento del disabile: necessario giudizio di inidoneità da apposita commissione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 28 aprile 2017, n. 10576, ha stabilito che, a seguito del peggioramento delle condizioni di salute del lavoratore disabile obbligatoriamente assunto o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, la speciale commissione integrata di cui all’articolo 10, comma 3, L. 68/1999, può accertare la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda, nonostante eventuali e possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro. Solo a fronte di tale giudizio, il datore di lavoro può legittimamente recedere dal rapporto di lavoro. Al medesimo fine non è, invece, sufficiente il giudizio di inidoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente nell’esercizio della sorveglianza sanitaria di cui al T.U. 81/2008.

 

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