Legittimo il licenziamento in tronco per violazione dell’obbligo di fedeltà

L’obbligo di fedeltà impone al lavoratore di tenere un comportamento leale nei confronti del proprio datore di lavoro, astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente.

Ai fini della violazione dell’obbligo di fedeltà incombente sul lavoratore, è sufficiente la mera preordinazione di una attività contraria agli interessi del datore di lavoro anche solo potenzialmente produttiva di danno. È perciò indubbio che l’obbligo sia violato quando il lavoratore subordinato svolga attività in favore di terzi, peraltro operanti nel medesimo settore della società datrice di lavoro, quale che sia il contenuto, più o meno complesso e impegnativo, di tale attività.

Il pericolo attuale e continuo per gli interessi del datore giustifica altresì il licenziamento in tronco.

È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 9 luglio 2015, n.14304.

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