Legge di bilancio 2026: APE sociale

L’art. 1, commi 162-163, Legge n. 199/2025, estende fino al 31 dicembre 2026 l’applicazione delle disposizioni in materia di APE sociale (art. 1, commi 179-186, Legge n. 232/2016) in favore dei soggetti che si trovino, al compimento dei 63 anni e 5 mesi, in una delle seguenti condizioni:

– stato di disoccupazione, dopo aver concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi, e possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
– assistenza da almeno 6 mesi a familiare con disabilità che necessita di sostegno intensivo e possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
– riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% e possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
– dipendenti per lavori usuranti (allegato C, Legge n. 232/2016) e possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Inoltre, si dispone l’applicazione delle disposizioni che semplificano la procedura per l’accesso all’APE sociale (di cui all’art. 1, comma 165, secondo e terzo periodo, Legge n. 205/2017) anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2026, incrementando la relativa autorizzazione di spesa di:

– 170 milioni di euro per l’anno 2026;
– 320 milioni di euro per l’anno 2027;
– 315 milioni di euro per l’anno 2028;
– 270 milioni di euro per l’anno 2029;
– 121 milioni di euro per l’anno 2030;
– 28 milioni di euro per l’anno 2031.

Il comma 163 prevede che  l’APE sociale non sia cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

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