Lavoro intermittente per imprese alimentari artigiane

Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 1 del 30 gennaio 2018, ha chiarito che le imprese alimentari artigiane possono stipulare contratti di lavoro intermittente ai sensi del punto 5 della tabella allegata al R.D. 2657/1923, solo se operano nel settore dei “pubblici esercizi in genere”, tenuto anche conto dei criteri di individuazione richiamati nell’interpello n. 26/2014.

 

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