Aziende soggette all’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria e fenomeni successori

La sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 215/2026 affronta una questione di particolare interesse per le imprese coinvolte in operazioni straordinarie, affermando che, ai fini della verifica dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, rileva la situazione dimensionale al 31 dicembre 2006 (o nel primo anno di attività, per le aziende che iniziavano l’attività a partire dal 1° gennaio 2007), anche nel caso in cui l’attività aziendale prosegua in capo ad altra società, a seguito di fenomeni successori quali la fusione per incorporazione.

Il caso esaminato

La controversia nasce da un verbale unico di accertamento e dalla conseguente diffida con cui l’INPS aveva contestato a una S.p.A. (per comodità la si chiamerà Alfa) il mancato versamento al Fondo di Tesoreria delle quote di TFR maturate nel periodo luglio 2017-aprile 2023. La pretesa principale era quantificata in 1.031.697,61 euro; le somme aggiuntive richieste ammontavano a 277.209,01 euro, di cui 270.014,37 euro per sanzioni civili e 7.194,64 euro per interessi moratori.

La società aveva dapprima proposto ricorso amministrativo e – in pendenza della sua decisione – aveva provveduto al pagamento dilazionato, ma con riserva di ripetizione, rappresentando di voler evitare ripercussioni sulla regolarità contributiva e sulla continuità dell’attività.

Il quadro fattuale sotteso alle contestazioni dell’Istituto previdenziale richiede, per una sua compiuta ricostruzione, l’esame della complessa articolazione di operazioni straordinarie attuate dall’impresa nel corso degli anni.

Al 31 dicembre 2006 esisteva sostanzialmente un gruppo societario, composto da 2 holding (vengono chiamate per comodità Holding Alfa 2 S.r.l. e Holding Alfa S.r.l.), senza dipendenti e posizioni INPS attive, e da una società operativa (chiamata per semplicità Vecchia Alfa S.r.l.), la quale occupava meno di 50 lavoratori.

Tale assetto strutturale e organizzativo si è mantenuto inalterato nel tempo, sino all’estate del 2012. Il 24 luglio 2012 le assemblee dei soci approvavano una complessa operazione di fusione per incorporazione “a cascata”. Per effetto di tale operazione, Vecchia Alfa S.r.l. – che in quel momento aveva raggiunto una dimensione occupazionale di 85 unità – veniva incorporata in Holding Alfa S.r.l., la quale veniva a sua volta incorporata nella Holding Alfa 2 S.r.l.

Successivamente, con atto del 24 novembre 2012, la società incorporante Holding Alfa 2 S.r.l. mutava la propria denominazione in Vecchia Alfa S.r.l., per poi trasformarsi in Società per Azioni con atto del 14 dicembre 2012, assumendo l’attuale ragione sociale Alfa S.p.A. L’ultima iscrizione presso il Registro Imprese, prescritta dall’art. 2504, c.c., veniva effettuata il 20 dicembre 2012, data a decorrere dalla quale la fusione ha prodotto i suoi effetti giuridici.

Con comunicazione del 5 gennaio 2013 Alfa S.p.A. informava l’INPS e la DTL delle complesse operazioni di fusione, chiedendo di procedere all’apertura della posizione INPS per la nuova società, operazione tecnica necessaria perché l’ultima incorporante era priva di posizione e matricola INPS, in quanto senza dipendenti.

All’interno della predetta domanda di apertura, Alfa S.p.A. trasmetteva all’INPS tutte le informazioni relative all’azienda, ivi compreso il numero dei dipendenti, pari a 85, allegando altresì una specifica nota nella sezione “Eventuali ulteriori informazioni” del seguente tenore: «La presente iscrizione è relativa ad una società costituita per effetto di una fusione per incorporazione della Vecchia Alfa S.r.l.».

Con nota in data 14 gennaio 2013, l’INPS comunicava ad Alfa S.p.A. l’avvenuta iscrizione di quest’ultima, l’attribuzione del relativo numero di matricola e di tutti i pertinenti codici, compreso il codice di autorizzazione utile per il corretto versamento dei contributi, tra i quali tuttavia non figurava il codice “1R”, prescritto per eseguire i versamenti del TFR al Fondo di Tesoreria.

L’antefatto processuale

L’INPS respingeva il ricorso amministrativo presentato da Alfa S.p.A., adducendo a motivazione che «la mancanza di una specifica attribuzione di competenza decisionale su eventuali ricorsi amministrativi presentati dai soggetti interessati, non ci consente di affrontare il merito della questione TFR».

La società adiva, quindi, il Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l’accertamento negativo del proprio obbligo al pagamento delle sanzioni civili e degli interessi moratori, con contestuale condanna della controparte alla restituzione degli importi versati a tale titolo; in via subordinata, deduceva che la mancata attribuzione del codice “1R” da parte dell’INPS comportasse l’irretroattività della pretesa e comunque l’impossibilità di irrogare sanzioni, evidenziando, altresì, come le precedenti verifiche ispettive prive di rilievi e il costante rilascio del DURC avessero escluso ogni profilo di colpa della società o la debenza delle somme aggiuntive.

Per quel che qui rileva, il Tribunale di Cuneo ha respinto il ricorso, ritenendo decisivo il superamento della soglia dimensionale nel 2012, reputando non necessario verificare in quale modo le fusioni avessero condotto a tale risultato.

Alfa S.p.A. proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, sollevando – quale primo motivo di gravame – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 755-757, Legge n. 296/2006 e del D.M. 30 gennaio 2007 e ribadendo di non essere tenuta al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, obbligo invece erroneamente presupposto dal Tribunale.

La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza in commento, ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbite le ulteriori censure. Il dispositivo ha escluso la debenza di 277.209,01 euro a titolo di somme aggiuntive e interessi moratori, condannando l’INPS alla restituzione dell’importo, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.

Le questioni preliminari e la richiesta di rateizzazione

La Corte d’Appello ha respinto, a margine, alcune eccezioni dell’INPS che avrebbero impedito l’accoglimento delle istanze della società, relative alla mancata domanda amministrativa e agli effetti della rateizzazione.

Il Collegio ha valorizzato la tempestiva proposizione del ricorso amministrativo, precisando che la declaratoria di inammissibilità resa dall’ente non poteva incidere sulla proponibilità dell’azione giudiziale, la quale «deve essere affermata per l’avvenuta proposizione di una domanda amministrativa».

In sostanza, l’impugnativa in sede amministrativa recante l’istanza di ripetizione equivale a domanda amministrativa di restituzione; inoltre, l’esperimento del ricorso amministrativo soddisfa la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, prescindendo dall’esito o dal tenore della decisione adottata dall’INPS.

La Corte territoriale, dall’altro lato, ha stabilito che la riserva di ripetizione apposta dalla società nel modulo di richiesta di rateazione esprimesse la volontà di conservare la contestazione del debito e impedisse di leggere il pagamento dilazionato come riconoscimento incondizionato dello stesso.

La sentenza in commento, pertanto, ha tenuto distinti il comportamento prudenziale tenuto dall’impresa per mantenere la regolarità contributiva dall’accertamento dell’esistenza dell’obbligo sostanziale. Il pagamento eseguito per evitare conseguenze operative non ha trasformato, nella ricostruzione del Collegio, una somma non dovuta in un riconoscimento dell’inadempimento, né tale pagamento spontaneo può trasformare in dovuto un pagamento, in assenza di un obbligo di legge «il fatto che in seguito al verbale ispettivo [la società, N.d.R.] abbia effettuato il versamento per evitare contenziosi (e perché le era sostanzialmente indifferente, come esposto nell’appello, accantonare il TFR dei propri dipendenti presso di sé o conferirlo al Fondo di Tesoreria) non è circostanza idonea a trasformare un comportamento non dovuto in un’ammissione di un pregresso inadempimento».

La decisione nel merito sull’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria

Il primo motivo di gravame, accolto dalla Corte territoriale, riguardava il presupposto stesso della pretesa. La domanda era se il successivo superamento della soglia dei 50 addetti potesse far sorgere l’obbligo in capo a un’azienda già operativa al 31 dicembre 2006, la cui media occupazionale del 2006 era rimasta inferiore alla soglia, quando successivamente vi fossero state fusioni per incorporazione con altre società, anch’esse non soggette all’obbligo.

La sentenza in commento sintetizza egregiamente la disciplina – vigente al tempo dei fatti – del Fondo di Tesoreria presso l’INPS, istituito dall’art. 1, comma 755, Legge n. 296/2006, come dettagliata dal successivo D.M. 30 gennaio 2007: «L’obbligo di versare il TFR al Fondo di Tesoreria dipendeva, per le aziende già in attività al 31.12.2006, dal raggiungimento o meno del limite dimensionale (50 dipendenti) calcolato sulla media dei dipendenti dell’anno 2006, mentre per le “nuove” aziende (ossia quelle che iniziavano l’attività successivamente al 31.12.2006), rilevava il raggiungimento o meno di tale requisito dimensionale (calcolato sempre sulla media annuale) nel primo anno di attività. Pertanto, se il requisito dimensionale di 50 dipendenti veniva raggiunto negli anni successivi a quello di inizio dell’attività e, per le aziende già in attività alla data di entrata in vigore della Legge 296/2006, in epoca successiva al 2006, il datore di lavoro non era tenuto a versare il TFR al Fondo di Tesoreria».

Calando questo principio nella fattispecie concreta, emerge con evidenza come nessuna delle 3 società “Alfa” esistenti al 31 dicembre 2006 occupasse più di 50 addetti. Come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale, costituisce fatto pacifico e incontestato che Holding Alfa S.r.l. e Holding Alfa 2 S.r.l. non abbiano mai avuto dipendenti in forza e che la Vecchia Alfa S.r.l. «NON era obbligata al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria in quanto nell’anno di costituzione (inizio attività con dipendenti 01/12/2006) occupava meno di 50 dipendenti» (circostanza espressamente verbalizzata dagli organi ispettivi).

L’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, in capo a Vecchia Alfa S.r.l., quindi, non poteva sorgere per il fatto che, nel corso degli anni, la stessa avesse raggiunto una dimensione occupazionale di 85-86 dipendenti.

Sorge, a questo punto, la questione su quale impatto possa avere una fusione societaria sull’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria quando nessuna delle società interessate dall’operazione fosse tenuta all’obbligo, ai sensi della norma citata.

La circolare esplicativa dell’INPS n. 70/2007 cita 2 esempi chiarificatori in merito alla sussistenza o meno dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo:

  • il primo esempio prevede il passaggio di personale da un’azienda non obbligata (con meno di 50 dipendenti) a un’azienda obbligata, prevedendo in tal caso l’obbligo per l’azienda di versare il contributo anche per i nuovi dipendenti;
  • il secondo esempio prevede il caso in cui il passaggio di personale si verifichi da un’azienda obbligata (con più di 50 dipendenti) a un’azienda non obbligata (meno di 50 dipendenti), prevedendo in tal caso l’obbligo, per quest’ultima, di versare il contributo limitatamente ai dipendenti della prima azienda, ossia quella che era già tenuta al versamento prima dell’incorporazione.

A corollario di quanto esposto si deduce, quindi, che se il passaggio di dipendenti avviene da una società non tenuta al versamento a un’altra anch’essa non tenuta al versamento, anche la nuova realtà societaria non sarà tenuta al versamento.

Nel caso deciso, però, gli ispettori erano giunti a una conclusione assurda nel verbale unico: «La circostanza che la cessione di contratto dei dipendenti dalla vecchia (Vecchia Alfa S.r.l.) alla nuova società (Alfa S.p.A.) avvenga senza soluzione di continuità attraverso atto di fusione per incorporazione, ha una duplice rilevanza in relazione alla sussistenza o meno dell’obbligo di versamento a Fondo di Tesoreria da parte dell’azienda incorporante: […] se i lavoratori ceduti erano alle dipendenze di azienda non obbligata a Fondo di Tesoreria (o, comunque, per i lavoratori ceduti l’azienda incorporata non versava a Fondo di Tesoreria), l’azienda incorporante non deve versare le quote di TFR di questi lavoratori (né le quote di TFR degli altri lavoratori eventualmente alle sue dipendenze) soltanto se ha requisito dimensionale inferiore a 50 dipendenti».

In accoglimento delle doglianze dell’appellante, la Corte d’Appello di Torino ha ritenuto erronea l’impostazione degli ispettori secondo cui «il fenomeno successorio tra le imprese del gruppo (fusioni per incorporazione) abbia dato luogo all’inizio di una nuova attività da parte dell’azienda trasferita alla società incorporante».

L’errore è consistito nel confondere la nozione formale di società (e del relativo subentro negoziale nell’ambito delle operazioni di fusione) con il concetto materiale di azienda, a cui fa esclusivo riferimento il D.M. 30 gennaio 2007, nell’individuare i presupposti dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria; la fonte secondaria «ha utilizzato a tal fine la nozione di “azienda”, stabilendo detto obbligo in connessione con il raggiungimento del limite dimensionale (almeno 50 dipendenti) da parte delle “aziende”».

Sul punto, la sentenza ricorda che «l’azienda, per definizione normativa, è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.). Come evidenziato dall’appellante, nel contesto di un fenomeno successorio tra società quale la fusione per incorporazione, l’azienda della società incorporata prosegue nell’impresa incorporante».

La motivazione della sentenza si coordina con il Codice civile. L’art. 2504-bis, c.c., prevede che la società risultante dalla fusione o l’incorporante assuma i diritti e gli obblighi delle società partecipanti, proseguendo nei loro rapporti anteriori. Sotto altro versante, l’art. 2112, c.c., considera trasferimento d’azienda anche l’operazione che, in seguito a fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata preesistente e conservi la sua identità. Ciò determina, «quanto ai rapporti di lavoro dei dipendenti che fanno parte dell’azienda trasferita, la loro continuazione alle dipendenze dell’impresa cessionaria (v. art. 2112, 1° comma, c.c.)».

La conclusione cui giunge la Corte, nella sentenza commentata, è la seguente: «in simili fenomeni successori tra società, che comportano il trasferimento dell’azienda dall’una all’altra, senza soluzione di continuità dei rapporti preesistenti, l’azienda trasferita alla società incorporante non inizia una nuova attività, ma prosegue l’attività nel nuovo contesto societario».

Nel caso in esame, poiché l’unica azienda operativa – quella facente capo a Vecchia Alfa S.r.l. – era già in attività al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’art. 1, comma 6, primo periodo, D.M. 30 gennaio 2007, il limite dimensionale (almeno 50 dipendenti) andava verificato tenendo presente la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006, indipendentemente dalle variazioni (in questo caso in aumento) intervenute in data successiva; rimaneva, invece, irrilevante il trasferimento di quell’azienda in altra società, a causa della fusione per incorporazione.

Considerazioni conclusive

La sentenza commentata appare condivisibile nella parte in cui rifiuta di far dipendere il requisito dimensionale dal solo dato formale della nuova denominazione o della nuova posizione amministrativa, casualmente richiesta all’INPS perché la società incorporante non era dotata di una propria matricola (in quanto priva di dipendenti).

Al contrario, nel regime applicabile ai periodi oggetto di causa, la fusione per incorporazione non determina l’inizio di una nuova attività quando l’azienda prosegue senza soluzione di continuità; in tal caso, per un’azienda già in attività al 31 dicembre 2006, il requisito dei 50 addetti dev’essere verificato sulla media annuale del 2006. Il successivo superamento della soglia non è sufficiente, da solo, a far sorgere l’obbligo.

La Riforma legislativa

Benché non fosse applicabile alla fattispecie concreta oggetto di decisione, la Corte d’Appello ha tenuto a precisare – quale obiter dictum – che la disciplina applicata è stata modificata per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026.

L’art. 1, comma 203, Legge n. 199/2025, ha modificato l’art. 1, comma 756, Legge n. 296/2006, con effetto dal 1° gennaio 2026, introducendo i seguenti periodi in coda al testo originario:
«Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di cui al terzo periodo, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a sessanta addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresì tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato».

La Riforma introdotta dalla Legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 203, Legge n. 199/2025) e declinata dall’INPS con la circolare n. 12/2026, ha suscitato un ampio dibattito tra la dottrina e i professionisti del settore, segnando il definitivo superamento del principio di “cristallizzazione” della media occupazionale al solo anno di avvio dell’attività o al 2006.

La dottrina[1] rileva oggi il carattere “dinamico” del nuovo modello di verifica del requisito dimensionale, in luogo di quello statico finora in vigore, il quale impone ai datori di lavoro di monitorare annualmente la media dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente per verificare l’insorgenza dell’obbligo contributivo verso il Fondo di Tesoreria. In particolare, la circolare n. 12/2026, ha chiarito l’applicazione graduale delle soglie dimensionali:

  • la media di 60 addetti per il biennio 2026-2027;
  • la soglia ordinaria di 50 addetti per il quadriennio 2028-2031;
  • la media di 40 addetti a decorrere dal 2032.

Inoltre, è stato confermato che il TFR maturato fino al 31 dicembre 2025, per le aziende che fino a quel momento non erano obbligate a versare al Fondo di Tesoreria, rimane accantonato in azienda e non deve confluire al Fondo.

Nel caso di specie, l’impresa Alfa, che al 31 dicembre 2006 registrava una forza occupazionale inferiore a 50 addetti, ma che ha in seguito incrementato il proprio personale sino a 85 unità, conservando tale media nel 2025 (e oltrepassando la soglia transitoria dei 60 dipendenti stabilita per il biennio 2026-2027), risulta obbligata al versamento al Fondo di Tesoreria con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Diversamente, le quote di TFR maturate dai lavoratori entro il 31 dicembre 2025 rimarrebbero accantonate in azienda, senza alcun obbligo di conferimento al Fondo (nella vicenda concreta, tuttavia, Alfa S.p.A. aveva già effettuato il versamento del TFR alla Tesoreria senza domandarne la ripetizione, limitando la propria pretesa al solo annullamento e alla restituzione delle somme aggiuntive e delle sanzioni civili).

La pronuncia commentata non può, quindi, essere letta come affermazione generale dell’irrilevanza di ogni crescita occupazionale. La sua ratio opera nel regime anteriore e in presenza di un’azienda già in attività nel 2006, con continuità aziendale riconosciuta in concreto; la disciplina dei periodi successivi al 2025 dovrà essere verificata secondo il testo vigente e le relative decorrenze.


[1] Cfr., ad esempio, L. Caratti, “TFR: novità 2026 Fondo Tesoreria e previdenza complementare”, in EcNews – Area lavoro, 8 aprile 2026.

L’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“

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