La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 29 settembre 2015, n.19300, ha stabilito che nel rapporto di agenzia il preponente ha l’obbligo, ai sensi dell’art.1749 cod.civ., di agire con correttezza e buona fede nei confronti dell’agente, potendo la violazione di detti obblighi contrattuali configurare, in base alla gravità delle circostanze, giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, in applicazione analogica dell’art.2119 cod.civ., con il consequenziale diritto dell’agente recedente all’indennità prevista dall’art.1751 cod.civ. in caso di cessazione del rapporto: alla condizione della specifica allegazione e deduzione di una concreta violazione di tale obbligo, senza tuttavia che sul preponente gravi un obbligo di “tutela” degli interessi dell’agente, attraverso l’imposizione di regole di conservazione dei contratti procurati a garanzia dell’interesse (e dell’immagine) di colui che abbia concorso a procurarli; non sussistendo, a differenza che nel rapporto di lavoro subordinato, un suo obbligo, analogo a quello del datore di lavoro, di protezione della professionalità del lavoratore dipendente.
La violazione del contratto di agenzia determina recesso per giusta causa
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