La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 5 novembre 2015, n.22635, ha deciso che deve ritenersi correttamente compresa nella domanda di risarcimento dei danni da preteso mobbing anche quella, di portata e contenuto meno ampio, di risarcimento del danno da dequalificazione professionale, conseguente allo stato di inattività o di scarsa utilizzazione del lavoratore, dovendosi ritenere che bene ha fatto il giudice del merito, una volta esclusa la natura “mobbizzante” delle condotte, a esaminare la domanda anche sotto il profilo della violazione degli obblighi posti al datore di lavoro dall’art.2103 cod.civ.. E infatti, ricondurre al demansionamento l’unica condotta ascritta al datore di lavoro non costituisce né violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, né la costituzione di una domanda nuova in quanto si tratta di una mera riqualificazione dello stesso fatto giuridico prospettato.
Istanza per danni da mobbing: comprende anche dequalificazione professionale
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