Invalidità del licenziamento: disciplina speciale non rilevabile d’ufficio

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 2 gennaio 2020, n. 8, ha stabilito che la disciplina dell’invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità, rispetto a quella generale dell’invalidità negoziale, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza per impugnarlo e di termini perentori per il promovimento della successiva azione di impugnativa, non essendo equiparabile all’azione con la quale si fanno valere diritti autodeterminati; ne consegue che il giudice non può rilevare d’ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte.

 

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