La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 18 marzo 2024, n. 7190, ha stabilito che le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento non sono nulle ma annullabili per violenza morale, qualora venga accertata l’insussistenza dell’inadempimento addebitato al dipendente, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, abbia inteso perseguire un risultato non raggiungibile con illegittimo esercizio del diritto di recesso. In tale senso, le dimissioni rassegnate dal lavoratore sono annullabili per violenza morale ove siano determinate da una condotta intimidatoria, oggettivamente ingiusta, tale da costituire una decisiva coazione psicologica, risolvendosi il relativo accertamento da parte del giudice di merito in un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio.
Intimazione delle dimissioni in luogo di licenziamento e insussistenza del fatto
di Redazione
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