Interposizione fittizia di manodopera: effetti dell’omesso ripristino del rapporto di lavoro

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 giugno 2021, n. 17422, ha stabilito che, in caso di accertamento di interposizione fittizia di manodopera, laddove il giudice ordini vanamente il ripristino del rapporto di lavoro con il soggetto interponente, quest’ultimo è tenuto a pagare le retribuzioni a partire dalla messa in mora, che corrisponde al momento in cui il lavoratore offre la propria prestazione.

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore le retribuzioni maturate dalla data dell’offerta della prestazione lavorativa, nonostante fosse pacifico in causa che il datore non avesse mai richiamato in servizio il lavoratore e quest’ultimo non avesse effettivamente svolto la prestazione lavorativa a favore della società.

 

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