Intermediazione di manodopera e oneri contributivi

La Corte di Cassazione, con la sentenza 3 settembre 2015, n.17516, ha ribadito che, nell’ipotesi di interposizione illecita delle prestazioni di lavoro, non è configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente in riferimento ai contributi dovuti agli Enti previdenziali, rimanendo tuttavia salva l’incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti dallo stesso datore di lavoro fittizio, senza che abbia rilevanza la consapevolezza dell’altruità del debito.

Tale pagamento indebito, da un punto di vista soggettivo, ai sensi del combinato disposto degli artt.1180 e 2036 cod.civ., è infatti qualificabile come pagamento di debito altrui, ai fini della relativa efficacia estintiva dell’obbligazione.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza il quadro normativo e operativo della previdenza complementare, in relazione alle novità che decorrono dal 1° luglio 2026. 25 giugno 2026

Il master, dopo aver ripercorso i principi generali della riforma dello sport, analizza le specificità dei rapporti di lavoro sportivo e nel terzo settore. A partire dal 24 giugno

Nel Oneday master saranno analizzati utilizzo e limiti di contratto a termine, somministrazione e staff leasing. 17 giugno 2026

Torna in alto