INL: somministrazione a tempo determinato nelle attività stagionali

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota 26 aprile 2023, n. 716, interviene in materia di somministrazione facendo seguito ad una specifica richiesta di chiarimenti dell’AssoSomm (Associazione Italiana per le Agenzie per il Lavoro).

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro (segnatamente della Direzione generale per i rapporti di lavoro e delle relazioni industriali), l’INL ha stabilito che alla somministrazione debba essere applicata la disciplina prevista per il lavoro a tempo determinato (Capo III), oltre a quella specifica contenuta nel Capo IV.

La Nota dell’INL ha la finalità di specificare come qualsiasi deroga alla normativa prevista in materia di tempo determinato, anche in relazione alla simmetria rispetto ai rapporti a termine all’interno della somministrazione, debba prevedere a monte una precisa pattuizione ad opera della contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore.

Tale impostazione trova ancora maggiore radicamento quando si parla di limiti di contingentamento al numero dei rapporti a tempo determinato (considerando anche quelli in somministrazione) nell’ambito delle attività stagionali.

L’INL precisa come l’esclusione dalla valutazione del limite in questione, per poter operare, debba essere prevista dalla contrattazione collettiva di settore applicata, anche in merito ai rapporti in somministrazione.

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