Cassa Dottori Commercialisti: approvate le modifiche al Regolamento Unitario su pensioni, riscatti e sanzioni

La Cassa Dottori Commercialisti (CNPADC), con notizia del 14 ottobre 2026, ha comunicato l’approvazione, da parte dei Ministeri vigilanti, delle delibere n. 7, 8 e 9 adottate dall’Assemblea dei Delegati il 10 luglio 2025, che introducono importanti modifiche al Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza. Le novità riguardano la riduzione dei tempi per il riconoscimento dei supplementi di pensione, il trasferimento dei contributi relativi al riscatto della laurea effettuato presso l’INPS, la revisione del sistema sanzionatorio e l’ampliamento delle tutele pensionistiche riconosciute ai superstiti.

Supplemento di pensione

Una delle principali modifiche riguarda la riduzione da 5 a 3 anni del periodo necessario per maturare il diritto al supplemento di pensione, riconosciuto ai pensionati che continuano a versare contributi alla Cassa dopo il pensionamento. La nuova disciplina consente, quindi, una valorizzazione più frequente della contribuzione successiva alla decorrenza del trattamento pensionistico. Viene, inoltre, eliminata la possibilità di ottenere la restituzione del contributo soggettivo versato qualora il pensionato si cancelli dalla Cassa prima della maturazione del primo supplemento. In questa ipotesi, anziché procedere alla restituzione, sarà riconosciuto un supplemento proporzionato alla frazione di triennio effettivamente maturata. La modifica permette di valorizzare anche periodi contributivi inferiori ai 3 anni, evitando che la cessazione dell’iscrizione prima della scadenza del periodo comporti il mancato riconoscimento di un incremento pensionistico.

Trasferimento del riscatto della laurea

Un’ulteriore novità interessa i professionisti che, prima dell’iscrizione alla Cassa, hanno riscattato presso l’INPS il periodo del corso universitario attraverso l’istituto del riscatto della laurea per inoccupati. La nuova disposizione consente di richiedere direttamente alla CNPADC il trasferimento del montante contributivo maturato presso l’INPS in relazione al riscatto effettuato. Viene, quindi, introdotto uno strumento che permette di ricondurre alla gestione previdenziale professionale la posizione contributiva costituita attraverso il riscatto universitario, senza dover necessariamente mantenere il relativo montante presso l’INPS.
La novità riguarda specificamente il riscatto della laurea per inoccupati e non va confusa con le ordinarie procedure di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Sistema sanzionatorio

La revisione interviene sulle conseguenze dell’infedele comunicazione dei dati reddituali, allineando le relative sanzioni a quelle previste quando la Cassa acquisisce direttamente dall’Agenzia delle Entrate i dati non dichiarati dal professionista. La comunicazione è considerata infedele quando i dati acquisiti dall’Amministrazione finanziaria risultano superiori a quelli precedentemente trasmessi dall’iscritto, determinando maggiori contributi dovuti. In base agli articoli 22-24, Regolamento Unitario, per l’infedele comunicazione è prevista, rispettivamente, una sanzione pari al 10% del contributo evaso, fino a un massimo di 60 euro, in caso di regolarizzazione spontanea; una sanzione fissa di 120 euro nella regolarizzazione agevolata; una sanzione fissa di 360 euro nell’accertamento d’ufficio. Le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dalle inadempienze contributive relative al 2026, con riferimento alla comunicazione PCE 2026, in scadenza il 1° dicembre 2026.

Pensioni ai superstiti

L’ultima modifica amplia la platea dei beneficiari delle pensioni indirette e di reversibilità. In particolare, il diritto viene esteso ai figli studenti fino a 26 anni che frequentano corsi universitari di perfezionamento scientifico e di alta formazione post lauream, superando la precedente formulazione che faceva riferimento agli studenti universitari.
Viene, inoltre, introdotta una tutela specifica per i nipoti, equiparati ai figli minorenni quando, al momento del decesso dell’ascendente, risultino a suo carico e quest’ultimo sia stato nominato loro tutore. L’equiparazione riguarda sia i nipoti minorenni sia quelli maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

La Cassa ha, infine, precisato che le sezioni del proprio sito istituzionale e i relativi servizi online saranno progressivamente aggiornati per recepire le modifiche approvate.

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