Infortunio: responsabilità del committente se si accerta il nesso eziologico tra danno e ambiente di lavoro

La Cassazione Civile, Sezione III, con ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4358, ha ritenuto che, in tema di danno occorso a un prestatore d’opera, sussiste la responsabilità del committente, che sia anche comodatario dell’area sulla quale si svolge la prestazione, ove sia accertato il nesso eziologico tra il danno, l’ambiente e i luoghi di lavoro. Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il nesso eziologico non potesse ritenersi interrotto dal comportamento del prestatore d’opera, posto che il committente-comodatario non poteva non percepire, sia in ragione della qualità non professionale dell’incaricato che per l’assenza di misure di sicurezza, la situazione di pericolo insita nello svolgimento dell’incarico conferito, avente a oggetto il montaggio di un tendone di 8 metri di altezza.

 

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