Infondato il licenziamento basato sulla corrispondenza e-mail priva di firma elettronica

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 15 marzo 2018, n. 6425, ha ritenuto illegittimo il licenziamento che trae i propri presupposti sulla corrispondenza relativa all’indirizzo di posta elettronica del dipendente, dovendosi escludere che i messaggi siano riferibili al suo autore apparente, trattandosi di e-mail prive di firma elettronica, dovendo infatti ritenersi, quanto all’efficacia probatoria dei documenti informatici, che l’articolo 21, D.Lgs. 82/2005, attribuisce l’efficacia prevista dall’articolo 2702, cod. civ., solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell’articolo 20, D.Lgs. 82/2005, l’idoneità di ogni diverso documento informatico (come l’e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Lo special event analizza, con taglio pratico e operativo, le principali tecniche di costruzione di un contratto collettivo di secondo livello, approfondendo profili giuridici, organizzativi e gestionali collegati alla contrattazione aziendale e territoriale.  21 ottobre 2026

Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 29 ottobre 2026

Il seminario approfondisce la disciplina del distacco del lavoratore, analizzando i requisiti di legittimità dell’istituto e le principali criticità applicative emerse nella prassi ispettiva e giurisprudenziale. 26 ottobre 2026

Torna in alto