Indennità disoccupazione agricola conteggiata anche per le giornate di calamità

L’Inps, con circolare 24 gennaio 2024, n. 22, fornisce le indicazioni relativamente al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricola anche per giornate di ammortizzatore da calamità.

La circolare in trattazione fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla previsione di cui all’articolo 7, comma 5, D.L. 61/2023 con il quale sono stati assimilati a periodi lavorati (nell’ottica del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola) le giornate durante le quali lavoratori agricoli hanno fruito dell’ammortizzatore unico emergenziale introdotto al fine di fronteggiare i tragici eventi calamitosi meteorologici che hanno colpito ad inizio maggio 2023 il centro Italia ed in particolare alcune zone dell’Emilia Romagna.

Come specificato dalla circolare Inps n. 22/2024, in forma estensiva rispetto al tenore letterale della norma, i predetti periodi di fruizione dell’ammortizzatore unico emergenziale, non soltanto per il calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola, ma anche per il raggiungimento della soglia di 102 giornate di lavoro richieste per l’accesso alla medesima indennità.

In presenza di tutti i suddetti requisiti, l’indennità di disoccupazione è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza, entro il limite di 365 (366 in occasione di anni bisestili), ed è pari al 40 % della retribuzione minimale di cui all’articolo 1 del D.L. 338/1989.

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