La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 12 maggio 2016, n.9757, ha deciso che, riguardo all’indennità di maternità, la cassa notarile non è tenuta ad esercitare la potestà attribuitale dal co.3-bis, art.70, D.Lgs. n.151/00, di elevare il massimale di legge e non deve motivare il mancato esercizio di detta potestà. Nessun eccesso di potere può essere riscontrato nella mancata elevazione del tetto massimo stabilito per legge. La Cassa è infatti tenuta a motivare l’esercizio del potere discrezionale di aumento del massimale e non anche il mancato esercizio.
Indennità di maternità: mancata elevazione del massimale
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il convegno di aggiornamento analizza le novità contenute nei principali orientamenti giurisprudenziali dell’anno 2026. 15 luglio 2026
Il Oneday master esamina gli impatti del Codice del terzo settore sui rapporti di lavoro e le caratteristiche dei rapporti di lavoro nelle cooperative sociali. 20 luglio 2026
Il convegno fornisce gli strumenti necessari per padroneggiare le complessità del nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 96/2026. 23 luglio 2026
