Impugnazione di licenziamento e richiesta di conciliazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 31 ottobre 2018, n. 27948, ha stabilito che, in ipotesi di impugnazione di licenziamento, ove l’impugnazione stragiudiziale venga seguita dalla richiesta di tentativo di conciliazione, il successivo termine decadenziale di 60 giorni per il deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale trova applicazione al solo caso di mancata effettuazione della procedura conciliativa per rifiuto della stessa o mancato accordo al suo espletamento. In tal caso non potrà, viceversa, essere invocato il diverso ulteriore termine sospensivo di 20 giorni previsto dall’articolo 410, comma 2, c.p.c., poiché riferito alla diversa fattispecie di tentativo di conciliazione effettivamente espletato, pur con esito negativo.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza il quadro normativo e operativo della previdenza complementare, in relazione alle novità che decorrono dal 1° luglio 2026. 25 giugno 2026

Il master, dopo aver ripercorso i principi generali della riforma dello sport, analizza le specificità dei rapporti di lavoro sportivo e nel terzo settore. A partire dal 24 giugno

Nel Oneday master saranno analizzati utilizzo e limiti di contratto a termine, somministrazione e staff leasing. 17 giugno 2026

Torna in alto