Impatriati: non cumulabili studio e lavoro per il raggiungimento dei 24 mesi

L’Agenzia delle entrate, con principio di diritto n. 4 del 14 febbraio 2020, in riferimento al regime speciale per i lavoratori impatriati applicabile a coloro che hanno trasferito la residenza in Italia entro il 30 aprile 2019, ha precisato che, ai fini del raggiungimento dei 24 mesi fuori dall’Italia, non è possibile cumulare il periodo di studio con quello di lavoro, essendo necessario che l’attività lavorativa ovvero quella di studio si siano protratte per almeno 24 mesi.

Relativamente all’attività di studio, è stato ribadito che il requisito dello svolgimento negli ultimi 24 mesi è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream aventi la durata di almeno 2 anni accademici.

 

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