La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 30 novembre 2015, n.24377, ha stabilito che l’assegnazione di un lavoratore a mansioni diverse e non superiori a quelle per le quali è stato assunto, anche col suo consenso, costituisce atto giuridico nullo ai sensi dell’art.2103 cod.civ., con la conseguenza che la sopravvenuta inidoneità fisica a quelle mansioni non può costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento, mentre la sopravvenuta inutilità delle mansioni di assunzione può costituire un diverso motivo di licenziamento.
Illegittimo il licenziamento per inidoneità se le mansioni sono diverse
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