Gmo per fusione per incorporazione illegittimo: reintegra attenuata

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 febbraio 2019, n. 3186, ha deciso che è la reintegra attenuata la sanzione da applicare al licenziamento illegittimo adottato a carico del lavoratore in vista della fusione per incorporazione tra società, laddove al momento decisivo del recesso datoriale non risulta alcuna soppressione del posto di lavoro dal momento che l’articolo 2112 cod. civ. stabilisce soltanto che il trasferimento di azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento, non facendone in generale divieto, tanto meno a pena di nullità, mentre la fattispecie integra l’ipotesi della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di cui all’articolo 18, comma 7, secondo periodo, St. Lav..

 

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