Gmo fraudolento se le motivazioni sono le stesse addotte in un precedente licenziamento collettivo

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 23 aprile 2021, n. 10869, ha ritenuto che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto (nella specie, per soppressione della posizione lavorativa) per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un precedente licenziamento collettivo, realizza uno schema fraudolento ai sensi dell’articolo 1344, cod. civ., poiché non è consentito al datore di lavoro tornare sulle scelte compiute quanto al numero, alla collocazione aziendale e ai profili professionali dei lavoratori in esubero, ovvero ai criteri di scelta dei singoli lavoratori da estromettere, attraverso ulteriori e successivi licenziamenti individuali la cui legittimità è subordinata all’individuazione di situazioni di fatto diverse da quelle poste a base del licenziamento collettivo.

Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte territoriale, che aveva ritenuto in frode alla Legge il licenziamento per gmo intimato a una lavoratrice per le stesse ragioni poste a base di un licenziamento collettivo da poco conclusosi.

 

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