Giusta causa: l’insussistenza del fatto contestato comprende anche il fatto sussistente ma privo di illiceità

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 8 novembre 2022, n. 32810, in tema di licenziamento individuale per giusta causa, ha ritenuto che l’insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell’articolo 18, comma 4, St. Lav., come modificato dall’articolo 1, comma 42, lettera b), L. 92/2012, comprende anche l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, come nell’ipotesi del dipendente che, durante il periodo di assenza per malattia, svolga un’altra attività lavorativa, senza che ciò determini, per le sue concrete modalità di svolgimento, alcun rischio di aggravamento della patologia né alcun ritardo nella ripresa del lavoro, e dunque senza violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto.

 

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