È il giudice a dover stabilire la gravità dei fatti in tema di licenziamento

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 12 febbraio 2024, n. 3842, ha stabilito che in tema di licenziamento per giusta causa, l’accertamento dei fatti e il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all’apprezzamento del giudice di merito, che – anche qualora riscontri l’astratta corrispondenza dell’infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.

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