Formazione continua consulenti del lavoro: chiusura biennio 2021/2022

I consulenti del lavoro, con notizia del 1° febbraio 2023, ricordano che, entro il mese di febbraio 2023, ogni consulente del lavoro è tenuto a verificare che, dall’apposita piattaforma informatica, risulti la propria regolarità ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo per il biennio 2021-2022. Nel caso in cui rilevi che i propri crediti maturati risultino in misura inferiore a quella prevista dall’articolo 6, comma 3, del regolamento, deve presentare al Consiglio provinciale al cui Albo è iscritto una dichiarazione che attesti la formazione continua svolta. Entro lo stesso termine il professionista che intenda beneficiare del debito formativo per un massimo di 9 crediti, da recuperare nei primi 6 mesi del biennio successivo, dovrà presentare idonea richiesta al Consiglio provinciale.

 

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