La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 22 aprile 2024, n. 10734, ha stabilito che, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, prescritto dall’articolo 7, L. 604/1966, per il recesso per giustificato motivo oggettivo dei lavoratori assunti prima del marzo 2015, il datore non è tenuto a inviare al dipendente alcuna lettera di licenziamento, essendo sufficiente l’indicazione della volontà interruttiva del rapporto contenuta nel verbale redatto innanzi all’ITL.
Fallimento conciliazione e gmo: comunicazione di recesso contenuta nel verbale
di Redazione
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