Divieto di recesso e nullità del licenziamento: cause di esclusione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 12 luglio 2024, n. 19185, ha stabilito che la nullità del licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo intimato durante il periodo di divieto di recesso previsto dall’articolo 46, D.L. 18/2020, è esclusa solamente dall’assunzione del lavoratore presso l’impresa che è subentrata nell’appalto e dall’insussistenza di un rifiuto legittimo del lavoratore.

 

 

 

 

Lavoro – Licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo – Nullità – Periodo di divieto di recesso – Art. 46, D.L. n. 18/2020 – Assunzione del lavoratore presso l’impresa che è subentrata nell’appalto – Insussistenza di un rifiuto legittimo del lavoratore

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