Discriminazione in conseguenza di posizione di svantaggio

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 18 aprile 2023, n. 10324, ha stabilito che in coerenza con la definizione di discriminazione indiretta contenuta nelle fonti interne ed internazionali, il Decreto Legislativo n. 198/2006, articolo 25, comma 2, ravvisa una discriminazione indiretta di genere quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell’altro sesso. Secondo una costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, l’esistenza di detta posizione di particolare svantaggio nella discriminazione indiretta di genere può essere dimostrata provando che una disposizione colpisce negativamente in proporzione significativamente maggiore le persone di un determinato sesso rispetto a quelle dell’altro sesso (nella specie la S.C. ha accolto il ricorso di alcuni dipendenti part-time di un’azienda sanitaria che si erano visti respingere dalla Corte di merito le domande volte ad  accertare la nullità degli avvisi e delle graduatorie pubblicate all’esito delle selezioni, avendo ravvisato la discriminazione della datrice di lavoro nei loro riguardi, in quanto lavoratori a tempo parziale).

 

 

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