La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 10 dicembre 2015, n.24941, ha stabilito che, con riferimento al licenziamento dei dirigenti, deve ritenersi che sia per i dirigenti convenzionali, quelli cioè da ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, sia per quelli apicali o per quelli minori, il rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro è particolarmente stretto in ragione delle mansioni affidate e quindi è suscettibile di essere leso anche da mera inadeguatezza rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante o da un’importante deviazione dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro.
Dirigente licenziabile per inadeguatezza rispetto alle aspettative datoriali
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