Direttore dei lavori: qualificazione del rapporto secondo criteri discretivi

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 18 settembre 2017, n. 21565, ha deciso che il direttore dei lavori, sia che operi come organo tecnico a sé stante sia che agisca come strumento operativo dell’ufficio tecnico direzionale o dello stesso committente, è sempre un organo tecnico che può e deve esplicare tutti gli interventi attivi e dispositivi che realizzino l’interesse dell’amministrazione al che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto. Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro intercorrente tra il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, che rappresenta il committente, deve essere considerato l’effettivo e concreto esercizio autonomo dei poteri autoritativi e l’inserimento funzionale nell’apparato della stazione appaltante.

 

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