Demansionamento: quantificazione del danno

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 novembre 2017, n. 27460, ha ritenuto non privo di concretezza il ricorso in via parametrica alla retribuzione per la determinazione in termini quantitativi del danno da violazione dell’articolo 2103 cod. civ., posto che, indubbiamente, non può negarsi che elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché costituisce, in linea di massima, espressione anche del contenuto professionale della prestazione; l’entità della retribuzione ben può, dunque, essere assunta, nell’ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro del danno da impoverimento professionale derivato dall’annientamento delle prestazioni proprie della qualifica. Pertanto, è giusto parametrare il danno a un mese di retribuzione per ogni anno di dequalificazione.

 

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