Demansionamento al rientro dalla maternità: onere della prova e risarcimento del danno

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 15 luglio 2021, n. 20253, ha ritenuto insufficiente, al fine di giustificare il demansionamento, la generica deduzione di una ragione organizzativa aziendale, posto che, quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile a inesatto adempimento dell’obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2103, cod. civ., su quest’ultimo incombe l’onere di provare l’esatto adempimento o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova della sua giustificazione per il legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali (dimostrando l’inesistenza, all’interno del compendio aziendale, di altro posto di lavoro disponibile, equiparabile al grado di professionalità in precedenza raggiunto dal lavoratore) o disciplinari oppure, in base all’articolo 1218, cod. civ., per impossibilità della prestazione derivate da una causa a sé non imputabile.

Nella specie, la Suprema Corte, confermando l’esito del giudizio d’appello, ha affermato che l’adibizione della lavoratrice, rientrata dalla maternità, a mansioni inferiori rispetto a quelle svolte prima del congedo, integra un demansionamento per violazione dell’articolo 2103, cod. civ., riconoscendole, nel caso di specie, il risarcimento del danno patrimoniale e non.

 

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