Danno all’immagine e alla reputazione causato dal lavoratore: prova e liquidazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 8 febbraio 2021, n. 2968, ha deciso che il danno all’immagine e alla reputazione, inteso come “danno conseguenza”, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé.

Una volta applicati correttamente i suddetti parametri di valutazione, costituisce un accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità, stabilire se una determinata condotta abbia cagionato un danno non patrimoniale, con ragionamento che è inevitabilmente presuntivo, data l’impalpabilità del danno reputazionale. L’esercizio, in concreto, del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, una volta che sia adeguatamente esplicato il processo logico e valutativo seguito onde pervenire a tale determinazione, non è pertanto suscettibile di sindacato in sede di legittimità.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza il quadro normativo e operativo della previdenza complementare, in relazione alle novità che decorrono dal 1° luglio 2026. 25 giugno 2026

Il master, dopo aver ripercorso i principi generali della riforma dello sport, analizza le specificità dei rapporti di lavoro sportivo e nel terzo settore. A partire dal 24 giugno

Nel Oneday master saranno analizzati utilizzo e limiti di contratto a termine, somministrazione e staff leasing. 17 giugno 2026

Torna in alto