COVID: ulteriori misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo

È stato pubblicato sulla G.U. n. 313 del 18 dicembre 2020 il D.L. 172 del 18 dicembre 2020, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, in vigore dal 19 dicembre 2020.

Il D.L. prevede ulteriori restrizioni per il periodo delle festività:

  • nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure previste per le c.d. zone rosse dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 (articolo 3);
  • nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure previste per le c.d. zone arancioni dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 (articolo 2), ma sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è, altresì, consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima Regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di 2 persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
  • al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021, a favore dei soggetti che, al 19 dicembre 2020: hanno la partita Iva attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’allegato 1 al Decreto e hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al D.L. 34/2020. L’ammontare del contributo è pari a quanto già erogato ai sensi dell’articolo 25, D.L. 34/2020 e non può essere superiore a 150.000 euro.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° dicembre 2020.

 

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