COVID-19: Cigd per il settore turismo e stabilimenti termali

Il Ministero del lavoro, di concerto col Mef, ha pubblicato il D.I. 13 luglio 2020, che ha individuato le risorse finanziarie, pari a 326,4 milioni di euro, per il 2020, quale quota del limite di spesa a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, di cui all’articolo 44, comma 1, D.L. 18/2020, da destinare agli interventi di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che accedono all’indennità, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, pari a 600 euro, a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’Inps, previa domanda, in ragione dell’ordine cronologico delle istanze presentate, accolte sulla base della verifica della sussistenza dei requisiti.

 

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