Congedo parentale: computo dei giorni festivi

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 22 luglio 2020, n. 15633, in tema di congedo parentale frazionato, ha statuito che l’articolo 32, comma 1, D.Lgs. 151/2001, stabilisce che la fruizione del beneficio – che risponde a un diritto potestativo del lavoratore o della lavoratrice – s’interrompe allorché l’interessato rientri al lavoro, e ricomincia a decorrere dal momento in cui il medesimo riprende il periodo di astensione: ne consegue che, ai fini della determinazione del periodo di congedo parentale, si tiene conto dei giorni festivi soltanto nel caso in cui essi rientrino interamente e senza soluzione di continuità nel periodo di fruizione e non anche nel caso in cui l’interessato rientri al lavoro nei giorno precedente a quello festivo e riprenda a godere del periodo di astensione da quello immediatamente successivo, dovendosi ritenere la ripresa effettiva dell’attività lavorativa, anche di una sola giornata, sufficiente a spezzare la continuità del congedo parentale, con la conseguente esclusione dell’attribuzione di tale titolo alle successive giornate.

 

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