Condizioni per annullamento del licenziamento collettivo

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 1° dicembre 2016, n. 24558, ha stabilito che l’annullamento del licenziamento per violazione dei criteri di scelta ai sensi dell’articolo 5, L. 223/1991, nella formulazione vigente anteriore alle modifiche ex L. 92/2012, non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati, ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione, perché avente rilievo determinante rispetto al licenziamento.

 

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