Il certificato medico redatto all’estero privo dell’”apostille” non ha valore giuridico

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 agosto 2022, n. 24697, ha ritenuto che in tema di licenziamento per assenza ingiustificata del lavoratore, il certificato medico redatto all’estero da un medico straniero, privo dell’”apostille”, ossia della formalità richiesta dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva con la L. 1253/1966), ovvero privo, in alternativa, della legalizzazione a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana, non ha valore giuridico in Italia, senza che assuma rilievo la eventuale traduzione in italiano, ed è, pertanto, inidoneo a giustificare l’assenza dal lavoro, non essendo certificata né la provenienza dell’atto da un soggetto abilitato allo svolgimento della professione sanitaria, né la diagnosi e la prognosi di malattia come attestate da un soggetto competente.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno di aggiornamento analizza le novità contenute nei principali orientamenti giurisprudenziali dell’anno 2026. 15 luglio 2026

Il Oneday master esamina gli impatti del Codice del terzo settore sui rapporti di lavoro e le caratteristiche dei rapporti di lavoro nelle cooperative sociali. 20 luglio 2026

Il convegno fornisce gli strumenti necessari per padroneggiare le complessità del nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 96/2026. 23 luglio 2026

Torna in alto