La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 ottobre 2024, n. 26208, ha stabilito che la sottoposizione del lavoratore a carcerazione preventiva, anche per fatti estranei al rapporto di lavoro, non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma consente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ove, in base a un giudizio ex ante, tenuto conto di ogni circostanza rilevante ai fini della determinazione della tollerabilità dell’assenza, non persista l’interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente, senza che sia configurabile a carico del datore di lavoro l’obbligo del c.d. repêchage.
Carcerazione preventiva: possibile il licenziamento per gmo senza obbligo di repêchage
di Redazione
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il seminario analizza la disciplina relativa a controlli sui lavoratori e tutela del patrimonio aziendale, con focus su privacy, regole dello Statuto dei Lavoratori, sistemi informatici, policy interne e responsabilità disciplinare, alla luce delle recenti interpretazioni normative e giurisprudenziali. 20 novembre 2026
Lo special event analizza, con taglio laboratoriale, la lettera di licenziamento nei suoi aspetti sostanziali e formali, così da trasmettere le competenze necessarie per la gestione senza errori del recesso dal rapporto di lavoro. 24 novembre 2026
Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 29 ottobre 2026
