La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 ottobre 2024, n. 26208, ha stabilito che la sottoposizione del lavoratore a carcerazione preventiva, anche per fatti estranei al rapporto di lavoro, non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma consente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ove, in base a un giudizio ex ante, tenuto conto di ogni circostanza rilevante ai fini della determinazione della tollerabilità dell’assenza, non persista l’interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente, senza che sia configurabile a carico del datore di lavoro l’obbligo del c.d. repêchage.
Carcerazione preventiva: possibile il licenziamento per gmo senza obbligo di repêchage
di Redazione
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