Azione di annullamento licenziamento: interruzione termine di prescrizione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 20 aprile 2017, n. 10016, ha stabilito che, In caso di proposizione di azione giudiziale di annullamento del licenziamento, il termine di prescrizione è validamente interrotto dal solo deposito del ricorso introduttivo del giudizio nella cancelleria del giudice adito, senza che, a tali fini, sia necessaria anche la notificazione dell’atto al datore di lavoro. Ciò perché il diritto di agire in giudizio in difesa del “proprio” deve ritenersi di indiscutibile preminenza.

 

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