Attribuzione di un nuovo ruolo al lavoratore impatriato: sì al regime speciale

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 76/E del 5 ottobre 2018, ha offerto alcuni chiarimenti in merito all’articolo 16, comma 2, D.Lgs. 147/2015, in relazione alla limitazione posta nella circolare n. 17/E/2017, Parte II, paragrafo 3.1, dove si escludono dall’accesso all’agevolazione in esame i lavoratori che rientrano in Italia da distacchi all’estero “in quanto il loro rientro, avvenendo in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia e, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva della norma”.

L’Agenzia precisa che, nel caso di un cittadino italiano, lavoratore dipendente, in possesso di un titolo di laurea, trasferitosi all’estero dal 2004 per distacco e rientrato nel settembre 2015 con l’attribuzione di un nuovo ruolo, si ritiene ricorrano i presupposti di cui all’articolo 16, comma 2, D.Lgs. 147/2015, per cui egli possa essere ammesso a beneficiare dell’agevolazione dal 2016, anno di acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 2, Tuir.

 

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