Attività giornalistica on line: qualificazione e obbligo contributivo

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 giugno 2018, n. 16691, ha ritenuto che la qualificazione dell’attività giornalistica, per la sua rilevanza pubblicistica con riflessi costituzionali (articolo 21, Costituzione), non può desumersi in via primaria ed esclusiva dalla contrattazione collettiva, ma trova gli elementi per la sua qualificazione e regolamentazione in un complesso normativo costituito, oltre che dalla disposizione costituzionale citata, dalla L. 69/1963, e dal suo regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 649/1976, nonché dal Ccnl 19 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con D.P.R. 153/1961. Tale tutela costituzionale, assicurata alla stampa dall’articolo 21, comma 3, Costituzione, è applicabile al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, qualora possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale tradizionale su supporto cartaceo.

 

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