Quando l’attività di cura e assistenza può considerarsi lavoro subordinato

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 11 luglio 2017, n. 17093, ha stabilito che l’attività di cura e assistenza può integrare la fattispecie di lavoro subordinato a fronte delle caratteristiche oggettive della prestazione resa, salvo la riconducibilità della prestazione medesima ad altro rapporto istituito affectionis vel benevolentiae causa, ove vi sia un vincolo di solidarietà e affettività sfociato in una comunanza di vita e di interessi, che abbia implicato altresì la partecipazione di uno dei conviventi alla vita e alle risorse dell’altro.

 

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