Attività di co.co.co. incompatibile con indennità di mobilità

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 1° febbraio 2018, n. 2497, ha ritenuto che lo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma, come quella di collaborazione coordinata e continuativa suscettibile di redditività, fa cessare lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria e comporta il venir meno tanto del diritto all’indennità di disoccupazione quanto del diritto all’indennità di mobilità. L’articolo 7, comma 5, L. 223/1991, infatti, persegue la finalità di indirizzare e incentivare il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato; l’indennità di mobilità assume la funzione di un contributo finanziario destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio, perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno analizza i provvedimenti legislativi emanati nel periodo estivo che impattano sulla gestione dei rapporti di lavoro. 24 settembre 2026

Il master analizza la crisi d’impresa, partendo dalle regole per la concessione degli ammortizzatori sociali e affrontando poi nello specifico CIG, fondi di solidarietà e CIGS, nonché la gestione dei rapporti di lavoro ai sensi del Codice della Crisi. Dal 22 settembre 2026

Il seminario analizza le modalità per accedere alla pensione nel 2026 e per analizzare il conto assicurativo, con particolare attenzione ad accessi derogatori e strategie di anticipo. 21 settembre 2026

Torna in alto