Attività di co.co.co. incompatibile con indennità di mobilità

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 1° febbraio 2018, n. 2497, ha ritenuto che lo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma, come quella di collaborazione coordinata e continuativa suscettibile di redditività, fa cessare lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria e comporta il venir meno tanto del diritto all’indennità di disoccupazione quanto del diritto all’indennità di mobilità. L’articolo 7, comma 5, L. 223/1991, infatti, persegue la finalità di indirizzare e incentivare il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato; l’indennità di mobilità assume la funzione di un contributo finanziario destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio, perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza il quadro normativo e operativo della previdenza complementare, in relazione alle novità che decorrono dal 1° luglio 2026. 25 giugno 2026

Il master, dopo aver ripercorso i principi generali della riforma dello sport, analizza le specificità dei rapporti di lavoro sportivo e nel terzo settore. A partire dal 24 giugno

Nel Oneday master saranno analizzati utilizzo e limiti di contratto a termine, somministrazione e staff leasing. 17 giugno 2026

Torna in alto